Ordinanza Cassazione n. 32316 del 11 dicembre 2025
Rischio di inammissibilità
Principio di Diritto
La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della prova della notifica del ricorso o dell’appello, quando è in contestazione la tempestività del deposito o della notifica dell’atto, non è sufficiente la produzione delle ricevute PEC in formato PDF.
Formato Richiesto
In tali ipotesi è necessaria la produzione delle ricevute PEC nel formato nativo .eml o .msg.
Il file PDF costituisce una mera riproduzione statica e non consente il controllo informatico del messaggio e degli allegati.
Funzione del File Nativo
Solo il formato PEC nativo consente di verificare:
- il contenuto effettivo dell’atto notificato
- la data e l’ora di perfezionamento della notifica
- l’integrità del messaggio e degli allegati
Conseguenze Processuali
L’omessa produzione del file .eml / .msg può determinare l’inammissibilità del ricorso o dell’appello, anche rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 22, comma 3, D.Lgs. 546/1992.
Chiave Operativa
In assenza di contestazioni sulla tempestività, la produzione in PDF può risultare idonea.
Tuttavia, alla luce della recente giurisprudenza di Cassazione, la prudenza operativa impone il deposito del formato PEC nativo.