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A CURA DI GIULIA D'ANDREA

Nuove misure a sostegno dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca. Credito d’imposta sul gasolio, revisione dei contratti di trasporto e sospensione dei canoni di leasing.

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Decreto-Legge 23 ottobre 2026, n. 193

Con il Decreto-Legge 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026 ed entrato in vigore il 24 ottobre 2026, il Governo ha introdotto un articolato insieme di misure urgenti finalizzate a sostenere la liquidità delle imprese, contrastare gli effetti dell’incremento dei costi energetici e rafforzare la regolamentazione del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi. Di seguito si illustrano le principali disposizioni di interesse per gli operatori economici.

1. Credito d’imposta per il caro gasolio – Art. 1

Il provvedimento rafforza le misure di sostegno già previste a favore delle imprese di autotrasporto, incrementando di 66,4 milioni di euro le risorse destinate al credito d’imposta relativo agli acquisti di gasolio effettuati nel periodo marzo-agosto 2026. Per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 viene inoltre riconosciuto un credito d’imposta, nel limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026. Il beneficio relativo a quest’ultimo periodo sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2027.

2. Nuove disposizioni sui corrispettivi dei contratti di autotrasporto – Art. 2

Particolare rilievo assume la modifica dell’art. 83-bis del D.L. 112/2008, attraverso l’introduzione del comma 5-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà pubblicare e aggiornare trimestralmente i valori percentuali minimi e massimi dell’incidenza del costo del carburante sul corrispettivo del trasporto, differenziati in relazione alle classi di peso dei veicoli.

La disposizione distingue:

• Contratti stipulati in forma non scritta: i valori percentuali minimi ministeriali costituiscono parametri obbligatori per il calcolo della componente carburante, che dovrà essere distintamente indicata nelle fatture relative alle prestazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della disposizione.

• Contratti stipulati in forma scritta: i valori ministeriali costituiscono parametri di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della nuova normativa, ferma restando l’autonomia negoziale delle parti. Viene inoltre introdotto l’obbligo di indicare nei contratti scritti il valore del costo del carburante al momento della stipula e la relativa incidenza sulle prestazioni di trasporto. Le novità richiedono particolare attenzione nella predisposizione dei contratti e nell’organizzazione dei processi di fatturazione.

3. Sospensione dei canoni di leasing – Art. 3

Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale possono richiedere la sospensione dei pagamenti relativi ai contratti di leasing aventi a oggetto veicoli impiegati nell’attività aziendale. La sospensione riguarda i canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027. Le imprese potranno optare per:

  • La sospensione dell’intero canone di leasing;
  • La sospensione della sola quota capitale.
    Il piano di rimborso viene conseguentemente dilazionato e la durata del contratto prorogata per un periodo corrispondente alla sospensione. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione restano dovuti secondo le modalità contrattuali, salvo condizioni più favorevoli concordate tra le parti. La misura rappresenta uno strumento di sostegno alla liquidità aziendale, da valutare in relazione agli impegni finanziari e ai flussi di cassa dell’impresa.

4. Disciplina dei contratti di logistica e trasporto – Art. 4

Il decreto modifica l’art. 1677-bis del Codice civile, prevedendo che, nell’ambito degli appalti aventi a oggetto servizi logistici, alle attività di trasferimento delle merci trovino applicazione le disposizioni relative al contratto di trasporto.

5. Digitalizzazione della lettera di vettura – Art. 5

Viene introdotta la disciplina della Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe), finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni e la condivisione digitale delle informazioni tra gli operatori della filiera e le autorità competenti. A decorrere dal 9 luglio 2027, le autorità di controllo saranno tenute ad accettare le informazioni rese disponibili mediante piattaforme digitali conformi alla disciplina prevista.

6. Contributi per agricoltura, pesca e acquacoltura – Art. 6 e 7

Per le imprese agricole è previsto un contributo a fondo perduto pari al 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, fino a un massimo di 0,45 euro per litro. Per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura è riconosciuto un contributo fino al 10% della spesa sostenuta nel medesimo periodo. Entrambe le agevolazioni sono soggette ai requisiti e ai limiti previsti dalla normativa e non concorrono alla formazione del reddito imponibile e della base imponibile IRAP.

7. Rendicontazione di sostenibilità – Art. 10

Per gli esercizi finanziari aventi inizio nel 2026 e nel 2027 viene introdotta una deroga all’applicazione del D.Lgs. 125/2024 per le imprese che, su base individuale o consolidata, ove applicabile, presentino ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro oppure un numero medio di dipendenti non superiore a 1.000, fermo restando quanto previsto per le imprese di Paesi terzi. Considerazioni conclusive Il Decreto-Legge n. 193/2026 introduce misure che incidono su aspetti essenziali della gestione delle imprese di autotrasporto, dalla determinazione dei corrispettivi contrattuali alla fatturazione, fino alla gestione degli impegni finanziari. Si invitano pertanto le imprese interessate a verificare tempestivamente:

1. La documentazione relativa agli acquisti di gasolio agevolabili.

2. La conformità dei contratti di trasporto alle nuove disposizioni.

3. Le modalità di determinazione e indicazione in fattura della componente carburante.

4. L’opportunità di richiedere la sospensione dei canoni di leasing.
Lo Studio resta a disposizione per l’analisi delle singole posizioni aziendali, la valutazione delle agevolazioni applicabili e l’assistenza nell’adeguamento contrattuale e amministrativo. Si precisa che il decreto-legge è soggetto a conversione parlamentare e che alcune misure richiedono ulteriori provvedimenti attuativi.

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Nuove misure a sostegno dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca. Credito d’imposta sul gasolio, revisione dei contratti di trasporto e sospensione dei canoni di leasing.

Decreto-Legge 23 ottobre 2026, n. 193

Con il Decreto-Legge 23 ottobre 2026, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026 ed entrato in vigore il 24 ottobre 2026, il Governo ha introdotto un articolato insieme di misure urgenti finalizzate a sostenere la liquidità delle imprese, contrastare gli effetti dell’incremento dei costi energetici e rafforzare la regolamentazione del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi. Di seguito si illustrano le principali disposizioni di interesse per gli operatori economici.

1. Credito d’imposta per il caro gasolio – Art. 1

Il provvedimento rafforza le misure di sostegno già previste a favore delle imprese di autotrasporto, incrementando di 66,4 milioni di euro le risorse destinate al credito d’imposta relativo agli acquisti di gasolio effettuati nel periodo marzo-agosto 2026. Per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 viene inoltre riconosciuto un credito d’imposta, nel limite complessivo di 60 milioni di euro per il 2026. Il beneficio relativo a quest’ultimo periodo sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2027.

2. Nuove disposizioni sui corrispettivi dei contratti di autotrasporto – Art. 2

Particolare rilievo assume la modifica dell’art. 83-bis del D.L. 112/2008, attraverso l’introduzione del comma 5-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà pubblicare e aggiornare trimestralmente i valori percentuali minimi e massimi dell’incidenza del costo del carburante sul corrispettivo del trasporto, differenziati in relazione alle classi di peso dei veicoli.

La disposizione distingue:

• Contratti stipulati in forma non scritta: i valori percentuali minimi ministeriali costituiscono parametri obbligatori per il calcolo della componente carburante, che dovrà essere distintamente indicata nelle fatture relative alle prestazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della disposizione.

• Contratti stipulati in forma scritta: i valori ministeriali costituiscono parametri di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della nuova normativa, ferma restando l’autonomia negoziale delle parti. Viene inoltre introdotto l’obbligo di indicare nei contratti scritti il valore del costo del carburante al momento della stipula e la relativa incidenza sulle prestazioni di trasporto. Le novità richiedono particolare attenzione nella predisposizione dei contratti e nell’organizzazione dei processi di fatturazione.

3. Sospensione dei canoni di leasing – Art. 3

Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale possono richiedere la sospensione dei pagamenti relativi ai contratti di leasing aventi a oggetto veicoli impiegati nell’attività aziendale. La sospensione riguarda i canoni in scadenza dal 1° novembre 2026 al 31 marzo 2027. Le imprese potranno optare per:

  • La sospensione dell’intero canone di leasing;
  • La sospensione della sola quota capitale.
    Il piano di rimborso viene conseguentemente dilazionato e la durata del contratto prorogata per un periodo corrispondente alla sospensione. Gli interessi maturati durante il periodo di sospensione restano dovuti secondo le modalità contrattuali, salvo condizioni più favorevoli concordate tra le parti. La misura rappresenta uno strumento di sostegno alla liquidità aziendale, da valutare in relazione agli impegni finanziari e ai flussi di cassa dell’impresa.

4. Disciplina dei contratti di logistica e trasporto – Art. 4

Il decreto modifica l’art. 1677-bis del Codice civile, prevedendo che, nell’ambito degli appalti aventi a oggetto servizi logistici, alle attività di trasferimento delle merci trovino applicazione le disposizioni relative al contratto di trasporto.

5. Digitalizzazione della lettera di vettura – Art. 5

Viene introdotta la disciplina della Lettera di Vettura elettronica nazionale (LVe), finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni e la condivisione digitale delle informazioni tra gli operatori della filiera e le autorità competenti. A decorrere dal 9 luglio 2027, le autorità di controllo saranno tenute ad accettare le informazioni rese disponibili mediante piattaforme digitali conformi alla disciplina prevista.

6. Contributi per agricoltura, pesca e acquacoltura – Art. 6 e 7

Per le imprese agricole è previsto un contributo a fondo perduto pari al 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026, fino a un massimo di 0,45 euro per litro. Per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura è riconosciuto un contributo fino al 10% della spesa sostenuta nel medesimo periodo. Entrambe le agevolazioni sono soggette ai requisiti e ai limiti previsti dalla normativa e non concorrono alla formazione del reddito imponibile e della base imponibile IRAP.

7. Rendicontazione di sostenibilità – Art. 10

Per gli esercizi finanziari aventi inizio nel 2026 e nel 2027 viene introdotta una deroga all’applicazione del D.Lgs. 125/2024 per le imprese che, su base individuale o consolidata, ove applicabile, presentino ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro oppure un numero medio di dipendenti non superiore a 1.000, fermo restando quanto previsto per le imprese di Paesi terzi. Considerazioni conclusive Il Decreto-Legge n. 193/2026 introduce misure che incidono su aspetti essenziali della gestione delle imprese di autotrasporto, dalla determinazione dei corrispettivi contrattuali alla fatturazione, fino alla gestione degli impegni finanziari. Si invitano pertanto le imprese interessate a verificare tempestivamente:

1. La documentazione relativa agli acquisti di gasolio agevolabili.

2. La conformità dei contratti di trasporto alle nuove disposizioni.

3. Le modalità di determinazione e indicazione in fattura della componente carburante.

4. L’opportunità di richiedere la sospensione dei canoni di leasing.
Lo Studio resta a disposizione per l’analisi delle singole posizioni aziendali, la valutazione delle agevolazioni applicabili e l’assistenza nell’adeguamento contrattuale e amministrativo. Si precisa che il decreto-legge è soggetto a conversione parlamentare e che alcune misure richiedono ulteriori provvedimenti attuativi.

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