La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
PISAPIA MARIA GRAZIA, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 2636/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale
Salerno – Via Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso dp.salerno@pce.agenziaentrate.it
contro
G. D.
Difeso da
Giulia D’Andrea Dott.ssa – DNDGLI72L63H703I
ed elettivamente domiciliato presso giulia.dandrea@pec.commercialistisalerno.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 199/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
11 e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
– DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1760/2025 depositato il 20/03/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 199/11/2024, accoglieva il ricorso di G. D., riconoscendogli il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF operate nel 2007 (€ 7.857,78).
Con il ricorso di primo grado, il ricorrente Donnabella Giulio impugnava il silenzio rifiuto avverso l’istanza di rimborso presentata in data 19.12.2021, relativamente alla Dichiarazione modello Unico 2009 per l’anno di imposta 2008, con cui veniva richiesto in compensazione il credito esposto in RX pari ad euro 10.200,00.
Precisava al riguardo che detto credito era composto da riporto dell’eccedenza anno 2006 (anno precedente) pari, al netto delle compensazioni, ad euro 3.995,00 e della differenza tra le ritenute subite e l’imposta dovuta al netto delle deduzioni e detrazioni pari ad euro 6.005,00. L’ufficio disconosceva il credito riportato nella dichiarazione anno precedente perché derivante da dichiarazione Omessa in quanto la dichiarazione anno 2007 era stata presentata oltre i 90 gg. Veniva quindi notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione una cartella di pagamento n. 10020120003090577, relativa a modello Unico 2009, a fronte della quale il contribuente presentava un’istanza in autotutela che veniva parzialmente accolta solo con lo sgravio relativo al riconoscimento del credito 2006, per la quota non utilizzata in compensazione Ai fini dell’annullamento totale della cartella predetta, il ricorrente presentava ricorso Rg. 2292 /2012 innanzi alla commissione Tributaria Provinciale di Salerno che, con sentenza n.392/2013, confermata in appello con sentenza 11930/2015, rigettava il ricorso assumendo che il ricorso non era fondato in presenza di dichiarazione tardiva e quindi da qualificarsi come omessa.
La sentenza di primo grado in particolare pur rigettando il ricorso, negando il diritto alla detrazione, specificava espressamente che ciò non interferiva sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso entro i termini di legge.
Il ricorrente, dopo aver saldato per intero la cartella di pagamento n. 10020120003090577, a seguito dell’esito negativo dei ricorsi proposti in primo grado ed in appello, ai fini del rimborso, proponeva nuova istanza in autotutela il 24.09.2019 per vedersi riconoscere le ritenute subite su dichiarazione Unico 2008, anno di imposta 2007, senza riscontro da parte dell’Ufficio. Presentava altresì successiva istanza in data 29.12.2021 anch’essa senza alcun riscontro. Impugnava pertanto con il ricorso di cui al presente giudizio il silenzio diniego dell’amministrazione chiedendo: a) Accertare il diritto al rimborso delle ritenute operati nell’anno di imposta 2007 b) Condannare l’Ufficio al pagamento del predetto rimborso.
I primi Giudici ritenevano fondate le doglianze espresse dal ricorrente perché ai fini della decisone doveva tenersi conto di quanto previsto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 6/8/2012 avente ad oggetto, tra l’altro, il “Riconoscimento dell’eccedenza a credito IRPEF, IRES o IRAP maturata nell’anno in cui la relativa dichiarazione risulta omessa” e che appunto ammetteva che, “dopo che abbia definito l’obbligazione pagando le somme richieste dall’ufficio, nei termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito della notifica della cartella di pagamento o in esito a sentenza definitiva a lui sfavorevole, il contribuente potrà richiedere il rimborso del credito maturato nell’annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, entro due anni dal predetto pagamento”.
La Corte ha ritenuto che il contribuente, pur avendo presentato la dichiarazione 2008 in ritardo (oltre 90 giorni), conservasse il diritto al rimborso delle ritenute subite, purché avesse adempiuto agli obblighi tributari successivamente (pagamento delle somme richieste); che il termine di decadenza biennale (art. 21 D.Lgs. 546/1992) non era decorso perché il contribuente aveva dimostrato un “impedimento” (art. 2696 CC) attraverso plurime istanze e ricorsi giudiziali.
Con il proposto appello l’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza deducendo che:
– la Corte di primo grado aveva dichiarato contumace l’Agenzia per un errore di digitazione del numero di ruolo (NRG 4843/2022 anziché 4838/2022), ignorando le controdeduzioni presentate;
– vi era stata un’errata interpretazione dei termini decadenziali, in quanto il termine applicabile era 48 mesi (art. 37 DPR 602/1997), non due anni mentre il dies a quo andava calcolato dalla data di presentazione della dichiarazione omessa (07/07/2009) o dalla sentenza del 2013 che riconosceva il diritto al rimborso “entro i termini di legge”; – la richiesta di rimborso del 24/09/2019 era tardiva (oltre 120 mesi). Si costituiva controparte e contrastava l’avverso gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, in ordine alla posizione processuale dell’Agenzia delle Entrate rivestita in primo grado, occorre chiarire che, per la prima udienza fissata in data 25/09/2023, Ufficio non si costituiva in giudizio; alla nuova udienza, cui la causa veniva rinviata per sopravvenuta impossibilità del relatore (in data 13/11/2023), l’Ufficio ugualmente non si costituiva ritualmente e chiedeva alla Cancelleria di procedere al “disabbinamento della costituzione in giudizio avvenuta erroneamente in data 16/12/2022 in altro giudizio avente il numero di rg 4843/2022; che comunque, alla data del 09/11/2023 (appena 4 giorni prima dell’udienza), la parte avrebbe potuto esperire mere difese non avendo la possibilità di depositare in giudizio controdeduzioni oppure documenti, diversamente violando il termine perentorio di cui all’art.32 del D.lgs. 546/92. Correttamente, quindi, il Collegio di primo grado non ha preso in considerazione i documenti prodotti.
Nessuna lesione del diritto di difesa può ricondursi al provvedimento dei primi giudici.
Venendo al merito del gravame, si osserva quanto segue.
Quanto al termine decadenziale applicabile, se riconducibile all’art. 37 DPR 602/1997 (48 mesi) o all’art. 21 D.Lgs. 546/1992 (2 anni), la Cassazione (sent. n. 2292/2012) ha stabilito che il termine per richiedere rimborsi di ritenute segue l’art. 37 DPR 602/1997, salvo interruzioni giustificate (es. ricorsi).
La giurisprudenza (Cass. n. 15077/2018) ammette la sospensione se il contribuente ha attivato procedure amministrative o giudiziali in tempi congrui (cosa avvenuta nel caso in esame e nemmeno oggetto di specifica contestazione).
Nel caso in esame, deve ritenersi che le istanze ripetute e i ricorsi (2009-2022) abbiano interrotto il termine decadenziale, e, pertanto, il diritto al rimborso resta valido. L’organo di legittimità infatti (cfr ex plurimis sent. n. 24560/2020) ha confermato che le richieste amministrative interrompono la decadenza. Nel caso di specie, il contribuenterichiedeva per la prima volta il rimborso delle ritenute spettanti nell’Istanza in autotutela presentata in data 07/02/2012. Con la Sentenza n.392 depositata il 24/06/2013 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, prima, e successivamente con la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sez. staccata di Salerno depositata in data 28/12/2015, veniva definitivamente negata al contribuente la possibilità di possibilità di poter utilizzare, in compensazione dei redditi anno 2008, le ritenute subite nel corso dell’anno 2007, risultando, di converso, definitivamente accertato il diritto al rimborso delle stesse. Il ricorrente quindi presentava istanza di rimborso delle suddette ritenute in data 24/09/2019 e, da ultimo, in data 29/12/2021, entro i termini di legge, sopra indicati.
Dunque l’appello va rigettato. Trattandosi di pluralità di decisioni intervenute sulla presente questione e del grado di controvertibilità delle questioni esaminate, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e compensa le spese.